 PAVIA. La giunta provinciale ha determinato in 140.000 euro il limite massimo delle risorse finanziarie da destinare nell’anno 2010 per l’accertamento e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nelle Zone di ripopolamento e cattura, nelle Oasi di protezione e sul territorio degli Ambiti territoriali di caccia provinciali in relazione alla: liquidazione degli indennizzi dei danni accertati nei terreni compresi all’interno delle Zone di ripopolamento e cattura ed Oasi di protezione provinciali; liquidazione della quota parte del 90% degli indennizzi dei danni accertati nei terreni compresi all’interno degli Ambiti territoriali di caccia provinciali; liquidazione del 90% delle spese sostenute dagli ATC provinciali per l’accertamento dei danni da parte di tecnici individuati di concerto con il Settore Faunistico Naturalistico. “L’articolo 47 della Legge Regionale 16 agosto 1993 – dichiara l’assessore all’agricoltura e riserve naturali Mario Anselmi - prevede a carico delle Province la liquidazione degli indennizzi dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nelle Zone di Ripopolamento e cattura ed Oasi di protezione nonché la liquidazione della quota pari al 90% degli indennizzi dei danni verificatisi nei territori degli Ambiti Territoriali di caccia”. La media triennale 2007-2009 delle spese sostenute per l’indennizzo dei danni sopra descritti, ripartiti per Ambiti Territoriali di Caccia e per Zone di Ripopolamento e Cattura ed Oasi di Protezione provinciali, nonché delle spese sostenute dalla Provincia di Pavia per l’affidamento di incarichi esterni per l’accertamento dei danni negli A.T.C., risulta pari a circa € 140.000. “Gli indennizzi – ricorda il presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma - sono determinati dal Comitato tecnico, sulla base delle risorse finanziarie che la Giunta Provinciale annualmente determina con proprio atto, in riferimento ai fondi assegnati dalla Regione Lombardia ed alle liquidazioni effettuate negli anni precedenti. I danni verificatisi in territorio di caccia programmata sono quantificabili attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati individuati dalla Provincia, iscritti ad apposito Albo, di concerto con i Comitati di gestione degli ATC: gli stessi sono tenuti a compartecipare con il 10% ai danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci”. |